Benvenuti nel blog di e-collective, associazione culturale impegnata nella promozione di progetti ed eventi artistico-educativi e nella mediazione del patrimonio culturale. E' attiva su tutto il territorio italiano.
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “e-collective”
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Art. 1
A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un’associazione culturale denominata “e-collective”.
Art. 2
L’associazione ha sede a Milano, in Corso Lodi 31. Il Consiglio, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. L’Associazione può costituirsi in più Sezioni, anche in altre località, in Italia e all’estero. Il trasferimento in altro Comune della sede legale deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria.
Art. 3
L’associazione ha durata illimitata.
TITOLO II – SCOPO E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 4
L’associazione si ispira a principi di uguaglianza, democrazia, pace.
Lo scopo dell’associazione è:
- sostenere e promuovere il diritto alla libera conoscenza e alla formazione continua;
- diffondere e tutelare i valori di creatività, autonomia e intraprendenza;
- promuovere l’integrazione sociale, culturale e linguistica degli individui.
L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.
Art. 5
L’associazione ha le seguenti finalità:
- contribuire alla tutela, valorizzazione, promozione, costruzione e fruizione del patrimonio culturale, artistico e ambientale;
- sostenere progetti educativi legati all'arte, alla cultura, all'ambiente per differenti e specifiche fasce di pubblico: bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani, famiglie, persone diversamente abili, immigrati;
- promuovere attività di animazione, ricreazione e aggregazione, volte a favorire uno sviluppo armonico ed integrato della persona nella società odierna, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e di scambio intergenerazionale ed interculturale;
- organizzare momenti di incontro formativo e di approfondimento teorico-pratico con educatori ed operatori socio-culturali di ogni ordine e grado, nonché con studenti universitari e docenti su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
A tal fine, l’associazione può:
- elaborare e implementare progetti didattici ed educativi volti a realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- progettare, organizzare, realizzare eventi culturali e artistici quali mostre, performance,
installazioni, produzioni audiovisive e multimediali, spettacoli teatrali, conferenze, seminari,
dibattiti, attività di formazione;
- collaborare con singoli individui o con differenti collettivi, associazioni, enti, federazioni
mantenendo la propria autonomia; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; prestare
loro attività di consulenza artistica e sociale;
- svolgere attività di informazione, documentazione e divulgazione delle attività dell'associazione.
L’associazione potrà compiere tutte le operazioni inerenti o connesse all’oggetto associativo e
in genere tutte le azioni che saranno ritenute direttamente o indirettamente necessarie ed utili per il conseguimento dell’oggetto.
TITOLO III - SOCI
Art. 6
L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione
mediante l'accettazione dello statuto e il pagamento della quota sociale. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione e lo hanno sottoscritto.
Possono invece essere soci ordinari dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti non riconosciuti, che ne condividono e ne accettano le finalità e i modi di attuazione, che partecipano alle attività sociali, siano esse artistiche, ricreative e/o culturali. Non sono ammessi soci temporanei o straordinari. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione.
Art. 7
La qualifica di socio si ottiene mediante la sottoscrizione di apposita domanda indirizzata al
Presidente del Consiglio Direttivo, con la quale il socio dichiara di ben conoscere e accettare lo
statuto dell’associazione, obbligandosi a rispettarlo. Contestualmente il socio è obbligato alla
corresponsione della quota associativa annuale, la cui scadenza è fissata al 15/01 di ogni anno
solare. Il presidente è obbligato a portare a conoscenza le generalità dei nuovi soci, con relativa annotazione sul Libro Soci. L'adesione all'associazione comporta, per il socio di maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea che può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni socio ha diritto a un solo voto.
Art. 8
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può, con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo,
essere escluso il socio:
- che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha
perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'associazione, oppure
fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- che non osserva le disposizioni contenute nello statuto oppure le deliberazioni legalmente
prese dagli organi competenti;
- che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione;
- che si sia dimostrato moroso verso l’associazione, per non aver versato la quota associativa annuale entro la data di scadenza decisa dal Consiglio Direttivo.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Socio con atto
scritto indirizzato all'associazione. Chi recede dall'associazione non ha diritto alcuno sul patrimonio né al rimborso della quota associativa.
TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente.
Tutti i suddetti organi devono essere composti da soci regolarmente iscritti all'associazione.
Art. 10
Per la realizzazione degli scopi definiti nell’articolo 5, l’associazione potrà avvalersi dell’opera
dei soci e anche di terzi non soci; potrà altresì ingaggiare artisti, esperti, o altro personale specializzato, estraneo all’associazione.
Art. 11
L'Assemblea è composta da tutti i soci, fondatori e ordinari. L'Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione è eseguita mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o e-mail, da inviarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per:
- approvare il rendiconto economico e finanziario;- discutere ed approvare il programma annuale;
- approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e le relative cariche.
Il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso. L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per le deliberazioni relative a:
- modifiche al presente statuto;
- scioglimento anticipato dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti presenti. Le assemblee straordinarie sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei soci. Le deliberazioni relative sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega che può essere conferita solamente ad altro socio dell'associazione. L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio Presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di:
- leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
- accogliere interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni;
- curare che venga rispettato l'ordine del giorno;
- controllare i risultati delle votazioni e darne lettura.
Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro dei verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea.
Art. 12
II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti tra i soci. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica fino a revoca o dimissione. II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali. Provvede inoltre alla formulazione del programma annuale, del rendiconto economico e finanziario e della relazione sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 13
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'Assemblea e il
Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali ed ha il potere e la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende, inoltre, alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In
caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo. II vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi e svolge tutte le mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
TITOLO V – PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 14
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
- le quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; - sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o enti pubblici, nazionali o esteri;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- introiti derivanti da convenzioni;
- donazioni, lasciti e rendite di beni immobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione. L'associazione rifiuta ogni convenzione o sponsorizzazione per attività in contrasto con gli scopi sociali. E' fatto divieto all'associazione di distribuire gli utili tra i propri associati o altri soggetti. II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione e la quota annuale d'iscrizione da versare entro il 15/01 di ogni anno solare. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'adesione e al versamento delle quote annuali di iscrizione, nonché da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Dopo l'approvazione, il rendiconto rimane a disposizione dei soci che volessero prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da uno finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione, elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e di altri beni mobili e immobili dell'associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO VI – REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art. 15
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea.
Art. 16
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, oppure destinato a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso e in nessuna misura detto patrimonio potrà essere ripartito tra i soci dell'associazione.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa pieno ed espresso riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni di legge in materia.